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Acque meteoriche: la loro gestione nei siti industriali

Gestione acque reflue

La crescente urbanizzazione e la sempre maggiore impermeabilizzazione dei suoli ad essa legata, hanno conferito alle acque meteoriche un ruolo di sempre maggiore peso nell’ambito della gestione delle acque reflue.
Subentra a questo punto l’aspetto legato alla qualità delle acque gestite in quanto in grado, a loro volta, di influire sulla qualità delle acque dei recettori finali.
A pari condizioni si possono comunque definire come maggiormente inquinate le prime acque meteoriche (cosiddette acque di prima pioggia) rispetto a quelle che seguono (acque di seconda pioggia) per il fatto che i potenziali inquinanti presenti sulle superfici sono dilavati dalle prime acque che rappresentano l’evento meteorico mentre le successiva acque meteoriche, fatti salvi alcuni casi specifici, si considerano comunque come non inquinate.

Normativa

Il principale atto normativo in materia di gestione e smaltimento di acque reflue è, come per numerosi altri aspetti ambientali, il D.Lgs.152/2006 (Testo unico Ambientale).

Non vi è una precisa definizione delle acque meteoriche, che sono invece richiamate all’articolo 113, dedicato alle “Acque meteoriche di dilavamento” e alle “Acque di prima pioggia” dove si specifica quanto segue:

A. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione;

B. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

C. E’ comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee;

D. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 (Punto A) non sono soggette a vincoli o prescrizioni.

Concetto di acque di prima pioggia

Per l’analisi del concetto di “acque di prima pioggia” si deve fare riferimento alla normativa Regionale e peraltro, la prima legge che aveva affrontato affronta l’argomento delle acque meteoriche in modo esplicito fu la Legge Regionale della Lombardia n°62 del 27 maggio 1985, relativa alla “Normativa sugli insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela delle acque sotterranee dell’inquinamento”, dove per la prima volta comparve la definizione di “acque di prima pioggia”.

Analogamente alle acque meteoriche di prima pioggia, alcune Regioni (tra le quali la Regione Lombardia) hanno deciso di regolamentare anche le acque meteoriche di seconda pioggia.
Qualora invece le superfici scolanti dovessero essere assoggettate ai vari Regolamenti Regionali, le acque meteoriche di dilavamento saranno soggette alla separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, alla loro raccolta separata in idonee vasche (dette anche vasche di prima pioggia) e quindi convogliate ai recettori finali.

Link alla fonte: www.puntosicuro.it

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